Pochi giorni fa il Parlamento italiano ha approvato il disegno di legge delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea numero 1326/2013, cosiddetta Legge di Delegazione 2013, al cui interno -come ormai tutti sanno- è contenuto anche l’articolo 13 concernente il recepimento della Direttiva 2010/63 meglio conosciuta come “direttiva vivisezione”.
Alcune associazioni per i diritti degli animali hanno festeggiato questa approvazione, vedendo in essa un passo in avanti verso l’obiettivo finale: la messa al bando della vivisezione. Sono sostanzialmente d’accordo con coloro i quali celebrano questo avvenimento in quanto ritengo che ogni minimo risultato utile sia sempre positivo, ma, allo stesso tempo, credo che nel complesso l’articolo 13 sia molto lontano dal poter essere considerato una vittoria e dunque da giustificare umori troppo festosi.
Ma quali sono i punti positivi (pochini) e negativi (troppi) della disposizione appena approvata in sede parlamentare e, dunque, si badi, non ancora Legge visto che la delega è al Governo?
Secondo la norma, il Governo è tenuto a seguire alcuni princìpi:
a) orientare la ricerca all’impiego di metodi alternativi
E’ del tutto evidente la debolezza della norma per quanto riguarda il sostegno ai metodi alternativi: non è prevista alcuna indicazione sulle modalità dell’orientamento. E’, dunque, lecito immaginare che ci si dovrà rifare a quanto previsto dalla Direttiva europea all’articolo 47 “approcci alternativi” che, allo stesso modo, è del tutto vago e, ancora peggio, vincola la validazione di approcci alternativi ai risultati che si ottengono proprio attraverso il modello animale che non è mai stato dimostrato scientificamente valido. Inoltre, l’assoluta astrattezza della norma libera, di fatto, la politica e le industrie farmaceutica da qualunque tipo di responsabilità (per tempi, costi, ecc.) verso la popolazione europea.
b) vietare l’utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d’estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell’uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai princìpi della Direttiva 2010/63/UE, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità
La lettera b) recepisce, di fatto, la Direttiva europea senza alcun miglioramento.
c) considerare la necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l’effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2010/63/UE
Anche per quanto riguarda la lettera c) viene recepito l’articolo 16 della Direttiva europea. Credo sia interessante ricordare che procedure che possono provocare “lieve” dolore, naturalmente secondo il vivisettore e non certo l’animale, sono (Allegato VIII Direttiva 2010/63) quelle “che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata, nonché le procedure che non provocano un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali” come, per esempio, “applicazione di dispositivi telemetrici esteri che causano solo lievi menomazioni o interferenze con l’attività e il comportamento normali”, “induzione di tumori o tumori spontanei che non causano effetti clinici avversi riscontrabili”, “confinamento di breve durata” e “privazione del partner sociale”; procedure che possono provocare “moderato” dolore (sempre secondo il vivisettore) sono, per esempio, “modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede causino dolore o angoscia moderati”, “irradiazione o chemioterapia in dose subletale” e “induzione alla fuga e di reazioni di evitamento nei casi in cui l’animale è incapace di rispondere con la fuga o di sottrarsi agli stimoli che si prevede causi angoscia moderata”.
Resta, inoltre, formalmente efficace la deroga prevista dall’articolo 16 comma 2 della Direttiva europea: “l’autorità competente può consentire che un animale venga riutilizzato purché questo non sia stato impiegato più di una volta in una procedura che comporta intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente”, come, per esempio, “prova di potenza dei vaccini caratterizzata da deterioramento persistente delle condizioni dell’animale, graduale malattia che porta alla morte, associate a dolore, angoscia o sofferenza moderati e di lunga durata”, “trapianti di organi in cui il rigetto può causare angoscia intensa o deterioramento grave delle condizioni generali dell’animale” o “nuoto forzato o altri esercizi in cui il punto finale è l’esaurimento”.
d) vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all’animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici
Anche in questo caso non vi è alcuna ragione per cui rallegrarsi trattandosi, sostanzialmente, del recepimento dell’articolo 14, comma 2, lettera b) della Direttiva europea: “Allorché si decide sull’opportunità di ricorrere all’anestesia si tiene conto del fatto che l’anestesia possa essere incompatibile con lo scopo della procedura” come per esempio la sperimentazione di anestetici. Anzi, al contrario, l’articolo appena approvato sembra restringere le possibilità di tutela degli animali.
e) stabilire che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell’effettiva necessità della manipolazione e del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l’ambiente
Fermo restando che il fatto che questi pseudo scienziati abbiano bisogno di costruire animali geneticamente modificati dimostra quanto gli animali e gli uomini siano diversi e, dunque, l’assoluta inutilità della vivisezione, resta il fatto che non vi sono indicazioni precise su chi dovrà condurre queste valutazioni. Pertanto, sembra doversi applicare, ancora una volta, la Direttiva europea che presenta alcune disposizione intrise di conflitti d’interesse giacché identificano controllore e controllato.
f) vietare l’utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d’abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell’alta formazione dei medici e dei veterinari
Se da un lato si può finalmente gioire per l’attesa formulazione di almeno questi basilari divieti, dall’altro l’eccezione è talmente generica e astratta da lasciare poco all’immaginazione circa il rispetto di cui essi godranno.
g) vietare l’allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione
Questa è la famosa “norma anti Green Hill” che, se diverrà legge, vieterà per sempre gli allevamenti lagher dove cani, gatti e primati non umani vengono in continuazione generati con il solo scopo di deportarli e torturarli per arricchire il mondo della vivisezione. Ripeto, è sicuramente un risultato positivo. Tuttavia, questi animali potranno comunque continuare ad essere acquistati all’estero e vivisezionati in Italia. Inoltre, se davvero si vuole colpire l’industria della sperimentazione allora è necessario lottare per rendere impossibile (o molto sconveniente) l’uso dei roditori, di gran lunga le specie più impiegate.
h) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del Codice Penale
Al momento resta, di fatto, tutto da definire il potenziale quadro sanzionatorio per chi trasgredirà ed infrangerà queste debolissime disposizioni a tutela di un astratto benessere degli animali (mi fa ridere chi sostiene che questa legge possa difenderne i diritti). Ma ciò che lascia davvero basiti è il richiamo al titolo IX-bis del Codice Penale che prevede e punisce i cosiddetti “delitti contro i sentimenti degli animali” e che ha introdotto, tra le altre, le fattispecie di uccisione (articolo 544-bis) e maltrattamento (articolo 544-ter) di animali: vogliamo davvero credere che le sanzioni ivi previste possano rappresentare “un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e [udite, udite] dissuasivo” nei confronti di un’industria plurimiliardaria (e spesso criminale) come quella farmaceutica?
i) sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedono l’uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose, nel limite delle risorse finanziarie derivanti all’applicazione del criterio di cui alla lettera h), accertate e iscritte in bilancio
Vedi commento lettera a).
l) destinare annualmente una quota nell’ambito di fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni già assunti a legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca in questo settore con l’obbligo per l’autorità competente di comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi
Questa sarebbe potuta e dovuta essere una disposizione di importanza fondamentale, ma purtroppo ancora una volta ci troviamo di fronte ad una formulazione estremamente vaga ed astratta che probabilmente non cambierà di una virgola lo stato attuale delle cose e gli investimenti a favore di una vera scienza resteranno fermi al palo.
In definitiva, resta una domanda: è questo ciò che la popolazione italiana ed europea chiede?
Nel 2014 si terranno le nuove elezioni europee, in quella sede sarà possibile continuare a lottare contro la vivisezione che condanna a morte milioni di animali e di persone ogni anno.

Edoardo Gandini
OIPA-EU Relations Officer
Member of European Enforcement Network of Animal Welfare Lawyers and Commissioners