A cura di Avv. Maria Silvia D’Alessandro – Responsabile ufficio legislativo e legale LEIDAA ODV- ETS

Il 20 novembre scorso la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge AC 30 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” a prima firma Brambilla, relatrice del provvedimento.

L’obiettivo principale della proposta è fornire ai magistrati strumenti più efficaci e adeguati per punire i responsabili di fatti particolarmente gravi, come l’uccisione del cane Angelo torturato a morte nel Cosentino, del cane Aron bruciato a Palermo, del gatto Leone scuoiato vivo nel Salernitano, dell’orsa Amarena, simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, freddata a colpi di fucile.

Un’adeguata risposta dell’ordinamento penale a tali fatti tiene conto altresì del link, della stretta correlazione esistente fra l’uccisione e il maltrattamento di animali e la violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale e criminale: la violenza e la crudeltà verso gli animali sono, infatti, tratti specifici di pericolosità sociale.

L’AC 30 introduce un radicale cambiamento di prospettiva: il titolo IX bis del libro secondo del codice penale tutela non più il sentimento di pietà dell’uomo verso l’animale, ma l’animale stesso, dando attuazione alla riforma dell’articolo 9 della Costituzione che ha introdotto tra i princìpi fondamentali la tutela degli animali secondo le forme e i modi disciplinati dalla legge statale, colmando una lacuna nel nostro ordinamento non solo normativa ma anche valoriale.

Il legislatore costituzionale, con l’esplicito riconoscimento della dignità animale quale valore che esige una protezione più marcata, ha gettato le basi per uno sviluppo dell’ordinamento nella direzione della maggiore incisività della normativa che riguarda la difesa degli animali. Inoltre, la giurisprudenza di Cassazione ha chiaramente espresso in più di una pronuncia la scelta di considerare gli animali quali esseri viventi suscettibili di tutela diretta e non più indiretta solo perché oggetto del sentimento di pietà nutrito dagli esseri umani verso di loro.

Oltre a ridefinire il titolo, l’AC 30 incide su quasi tutte le fattispecie di delitti contro gli animali, operando varie modifiche di seguito elencate.

Aumentano le pene per l’uccisione di animali (544-bis): si passa da 4 mesi di reclusione nel minimo e 2 anni nel massimo a 6 mesi nel minimo e 3 anni nel massimo, sempre congiunti ad una multa – finora non prevista – da 5 mila a 30 mila euro. «Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale» si passa a 1 anno nel minimo e 4 nel massimo, con una multa raddoppiata da 10 mila a 60 mila euro.

Aumentano le pene per il maltrattamento degli animali (544-ter): per il maltrattamento si passa da 3 mesi nel minimo e 18 nel massimo a 6 mesi nel minimo e 2 anni nel massimo, accompagnati sempre dalla multa (tra i 5 mila e i 30 mila euro) che oggi è alternativa alla reclusione.

Aumentano le pene pecuniarie per chi organizza spettacoli e manifestazioni con sevizie e strazio per gli animali (544-quater): aumenta significativamente la multa da 5 mila a 15 mila euro nel minimo, da 15 mila a 30 mila nel massimo.

Aumentano le pene per la violazione del divieto di combattimenti o di competizioni non autorizzate tra animali (544-quinquies): la pena detentiva aumenta da 1 a 2 nel minimo e da 3 a 4 anni nel massimo. Sarà punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5 mila a 30 mila euro anche chi partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni.

Per tutti questi reati contro gli animali sono previste le aggravanti dei fatti commessi alla presenza di minori, nei confronti di più animali e diffusi attraverso strumenti informatici e telematici.

Il provvedimento approvato dalla Camera modifica anche la fattispecie di uccisione o danneggiamento degli animali altrui (art. 638) che sarà applicabile anche nel caso riguardi un solo bovino o equino: il reato diventa finalmente perseguibile d’ufficio ed aumentano le pene da 6 mesi a 1 anno nel minimo e da 1 anno a 4 anni nel massimo. L’AC 30, nel testo approvato a Montecitorio, introduce ancora il divieto di alienare o abbattere gli animali, anche se non gravati dal vincolo del sequestro, nelle more del procedimento penale e fino a sentenza definitiva. È finalmente accordata alle associazioni riconosciute dal ministero della Salute la facoltà di impugnare giudizi cautelari reali, di presentare appello e istanza di riesame di sequestri preventivi e probatori, facoltà che da tempo il mondo associativo attendeva.

Le misure di prevenzione previste nel codice antimafia diventano applicabili ai soggetti abitualmente dediti ai delitti di combattimenti e manifestazioni vietate e al traffico di cuccioli. L’AC 30 introduce, ancora, numerose modifiche alla legge 201/2010, incidendo sulle pene per il traffico di cuccioli.

Ad esempio, vi sono sanzioni aumentate per il traffico di animali senza microchip e passaporto. Si passa da 3 mesi di reclusione nel minimo e 1 anno nel massimo a 4 mesi nel minimo e 18 nel massimo, con multa che raddoppia: 6 mila euro nel minimo e 30 mila nel massimo. Per un minimo di tre violazioni in tre anni del divieto di introdurre illegalmente animali da compagnia, il trasportatore o il titolare dell’azienda commerciale si vedranno revocare definitivamente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Tra le altre novità c’è anche il divieto di tenere il cane alla catena, finora previsto solo da alcune leggi regionali e fatta salva la normativa maggiormente stringente posta in qualche Regione, introdotto a livello nazionale e sorretto da adeguate sanzioni (da 500 a 5 mila euro).

Aumentano le pene pecuniarie previste dall’art. 727 (Abbandono e detenzione in condizioni incompatibili), passando da un minimo di mille a 5mila, con un massimo di 10mila euro. Il combinato disposto con l’aggravante introdotta alla Camera con un emendamento firmato Brambilla al nuovo Codice della strada fa sì che l’ammenda minima possa aumentare notevolmente per gli abbandoni che avvengono in strada o nelle relative pertinenze.

È bene ricordare che l’emendamento approvato ha previsto anche la sospensione della patente, un significativo deterrente all’odioso fenomeno dell’abbandono. Da citare, infine, le modifiche agli articoli 727-bis – uccisione, cattura, detenzione di animali di specie protetta – per cui la pena detentiva passa da 1 mese nel minimo e 6 mesi nel massimo a 3 mesi nel minimo e 1 anno nel massimo, sempre congiunta con l’ammenda che raddoppia (fino a 8 mila euro) e 733-bis – distruzione o deterioramento di habitat in sito protetto – per cui si passa dall’arresto fino a 18 mesi all’arresto da 3 mesi a 2 anni. Anche qui raddoppia l’ammenda, che sarà non inferiore a 6 mila euro.

L’auspicio è che il Senato possa nel più breve tempo possibile approvare questa tanto attesa riforma delle norme penali che riguarda tutti gli animali, senza distinzione di specie.