Comunicato stampa
31 luglio 2021

 

SOSPESA DAL TAR L’ORDINANZA DEL SINDACO DI DIANO MARINA (IM) CHE METTEVA FUORILEGGE I CANI NELLE SPIAGGE LIBERE DALLE 8 ALLE 20

OIPA, EARTH E LEAL AVEVANO IMPUGNATO IL PROVVEDIMENTO


Le associazioni: «Il sindaco non può  limitare la libertà di circolazione dei possessori di cani»

 

Sospesa dal Tar della Liguria l’ordinanza del sindaco di Diano Marina, in provincia di Imperia, nella parte in cui vietava l’accesso ai cani nelle spiagge libere dalle 8 alle 20, anche se con guinzaglio e/o museruola.

Contro il veto disposto dall’ordinanza balneare n. 61/21, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) e Leal Lega antivivisezionista erano intervenute in supporto al ricorso promosso dall’associazione Earth.

Il giudice amministrativo ha dunque dato ragione alle associazioni animaliste che ritenevano l’ordinanza balneare del sindaco Giacomo Chiappori parzialmente illegittima, e chiedevano l’ annullamento della previsione che metteva off-limits Fido dalle spiagge libere.

«L’atto del Comune di Diano Marina che abbiamo impugnato rientra in un elenco di provvedimenti dichiarati illegittimi dalla giurisprudenza amministrativa», spiega il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «Già in analoghe ordinanze i giudici hanno riscontrato un difetto del fondamentale requisito di motivazione e la manifesta violazione dei principi di proporzionalità, razionalità, adeguatezza, non discriminazione e della libertà della circolazione delle persone. Abbiamo ottenuto in passato l’annullamento di simili atti».

Nell’ordinanza del Tar si legge: “Considerato che l’ordinanza impugnata, vieta espressamente (art. 6, comma1 lett. g) e in maniera generalizzata l’accesso all’arenile per tutta la stagione balneare dei cani e dei rispettivi proprietari; verificato che il Comune non ha previsto, in nessuna delle aree del litorale del comune una spiaggia pubblica attrezzata, nella quale i proprietari di cani possono accedere con i propri animali, limitandosi a consentire ai gestori degli stabilimenti privati di consentire a loro discrezione di accogliere clienti con il proprio animale; ritenuto che la mancata previsione nel PUD di un’area dedicata all’accoglienza dei proprietari e dei propri animali contrasta con l’articolo 4 lett. d della l.r. Liguria n.23\2000 e con l’art.10 dell’Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003. Ritenuto che l’ordinanza impugnata non contiene alcuna motivazione delle ragioni che giustifichino il divieto, Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), accoglie la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e per sospende il divieto di accesso generalizzato indicato dal Comune nell’ordinanza impugnata”.

Il giudice invita poi il Comune a individuare un’apposita area per la balneazione con i cani e rimanda al 2 febbraio la trattazione del ricorso nel merito.

Leggi e scarica l’ordinanza del Tar della Liguria

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