Avv. Claudia Taccani

 

L’area canina è quella determinata zona in città dedicata ai cani dove gli stessi possono scorazzare liberamente e interagire tra di loro ma nel rispetto di alcune regole per garantire tutti gli interessi e, soprattutto, la sicurezza.

Alcuni obblighi consistono, principalmente, nel raccogliere le deiezioni del proprio animale, chiudere il cancelletto al momento dell’entrata ed uscita, o legare il quattrozampe in caso di pericolo per la pubblica incolumità. In riferimento al primo adempimento, molte persone potrebbe storcere il naso, ritenendo possibile evitare di raccogliere le deiezioni proprio perché non lasciate in mezzo alla strada. Tuttavia, per garantire la pulizia e l’igiene, anche in queste zone ne viene previsto l’obbligo di raccolta, utilizzando i sacchetti ni che “dovrebbero” essere presenti all’interno dell’area.

Per quanto riguarda l’utilizzo del guinzaglio è bene sapere che, anche se ci troviamo in un’area dove il nostro cane è libero di scorrazzare, non significa che siamo esenti da responsabilità se combina qualche guaio. La legge, infatti, prevede che il possessore e\o proprietario di un animale è responsabile per eventuali danni dallo stesso arrecati e, pertanto, la relativa conduzione in un’area canina, seppur ritenuta zona “libera”, non comporta, in automatico, alcun esonero.

Ma passiamo a un caso prati co, per capire meglio la questione: una persona presente nell’area cani, viene fatta cadere da un cane in corsa intento a rincorrere un altro quattrozampe, e riporta una frattura.
Successivamente, il danneggiato, chiede il risarcimento dei danni al possessore “canino”. In sede di mediazione, procedura attivata volontariamente tra le parti per tentare la soluzione bonaria ed evitare il tribunale, si concorda una partecipazione del possessore del cane “investitore” alle spese mediche affrontate dal danneggiato.

In questo caso, la diminuzione in percentuale alla partecipazione del risarcimento è stato ritenuto corretto poiché, la persona danneggiata si trovava in un punto dell’area cani in cui è noto che gli animali possono muoversi liberamente e, per questo motivo, avrebbe dovuto provvedere con opportuni accorgimenti .

Il caso raccontato, risolto per fortuna pacificamente tra le parti, dimostra che, anche se l’area cani è riservata ai nostri amici a quatto zampe, costituisce comunque un suolo pubblico e sottoposto a regolamentazione.

Ma cosa fare se sia assente nel comune o nella zona dove viviamo? Chiederne la costruzione o comunque riservare una parte del parco pubblico ad un’area cani è un “interesse cittadino”. Molti ormai sono le persone che hanno uno o più cani in famiglia che ne fanno parte integrante. Visto che in base alla legge non è possibile tenere un cane libero (quindi privo di guinzaglio o di museruola) per strada o in un parco, l’amministrazione comunale deve tenere in considerazione l’interesse dei cittadini che hanno la necessità di lasciare correre il proprio cane e, soprattutto, il benessere dell’animale. Si consiglia, pertanto, in casi di questo tipo, di presentare istanza scritta al sindaco del comune, firmata da più persone che condividono la stessa necessità e, se presente un ufficio diritti animali (UDA), inviare medesima richiesta al responsabile.

Un problema invece che può interessare l’area cani, purtroppo, è la presenza di bocconi o esche avvelenate lasciate da qualche folle e, per questo moti vo, il Ministero della Salute ha emesso un’ordinanza relati va al divieto di utilizzo e di detenzione di esche e di bocconi avvelenati. L’ordinanza prevede in parti colare che, in caso di accertata presenza di sostanze velenose o comunque pericolose per gli animali in un determinato sito, il sindaco, entro 48 ore, deve provvedere ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato nonchè a segnalare con apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle Autorità.

Se dovessimo quindi trovarci, con il nostro cane, in una situazione di questo tipo, dobbiamo procedere immediatamente facendo la segnalazione alla Polizia Locale e pretendere un sopraluogo ed intervento di bonifica.

Molti regolamenti comunali hanno applicato le prescrizioni imposte dall’Ordinanza, prevedendo divieti e multe salate in caso di trasgressione.

Si precisa, comunque che, l’utilizzo di bocconi, esche avvelenate o comunque sostanze nocive per gli animali, comporta anche la violazione penale: la lesione e\o uccisione di un animale, qualora avvenga per crudeltà o senza la necessità, viene punita dal nostro codice penale con multe salate e carcere.

Il consiglio in questi casi, pertanto, oltre che procedere con la segnalazione per la bonifica dell’area avvelenata e salvare altri cani frequentatori della zona, è quello di fare denuncia anche se contro ignoti , affinché l’autorità proceda con opportune le indagini.