Una mini guida contenente consigli pratici legali per vivere al meglio con il cane in città.


Anagrafe canina, cos’è e come funziona.

In base alla Legge n. 281\91 sulla tutela degli animali e prevenzione al randagismo, ogni cane presente su territorio italiano deve essere iscritto all’Anagrafe canina mediante un microchip, ossia una piccola capsula che contiene un numero di identificazione univoco, inserito esclusivamente dal Veterinario. Metodo indolore che ha sostituito dal 2003 il tatuaggio.

Il numero corrisponde ad un proprietario / detentore e, quindi, serve per identificare l’appartenenza del cane, utile in caso di smarrimento – abbandono – sottrazione del quattrozampe.

Appartenenza non significa necessariamente proprietà esclusiva poichè l’intestazione è un adempimento di legge ma ciò non esclude che anche due soggetti possano “vantare” la “comproprietà” sul cane, inteso come provvedere allo stesso e godere della relativa compagnia anche in caso di scioglimento di una coppia.

La legge nazionale e le leggi regionali prevedono l’obbligo di iscrizione del cane, anche se posseduto temporaneamente e di comunicarne eventuale cessione a qualsiasi titolo, decesso  o smarrimento, incappando in sanzioni pecuniarie in caso di violazione.

 

Quali documenti deve possedere il mio cane?

Anzitutto il Libretto Sanitario che attesta di aver effettuato determinate vaccinazioni e richiami, adempimento dettato dall’esigenza di prevenire la trasmissione di malattie infettive tra animali e tutelare la salute pubblica, si pensi all’anti-rabbica.

Particolari adempimenti sanitari sono richiesti in caso di viaggi all’estero perché imposti dal paese di destinazione.

Inoltre, per legge, è obbligatorio il certificato di iscrizione all’anagrafe canina e il passaporto in caso di viaggio all’estero o provenienza del nostro cane da un paese straniero.

 

Sono responsabile per eventuali guai combinati dal mio cane?

La risposta è affermativa ma niente paura, con un po’ di attenzione e un’assicurazione il rischio è lontano.

Secondo l’art. 2052 del Codice Civile, il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito, da intendersi come ogni avvenimento imprevedibile, inevitabile e di assoluta eccezionalità che esclude la colpevolezza del soggetto.

Insomma la legge è “severa” riguardo alla responsabilità per la detenzione di un animale, ma come possiamo tutelarci in qualità di detentore di un cane?

Il primo consiglio è quello di stipulare un’assicurazione per la copertura dei danni cagionati dal nostri animale, anche se tenuto provvisoriamente da qualcun altro, come per esempio il figlio o un amico. Controllare bene il contratto prima di firmarlo, in particolare se vi sono esclusioni e la franchigia.

 

E in condominio posso vivere serenamente?

Nessuna legge vieta la detenzione di un cane (o altri animali d’affezione) in  un condominio grazie ad una riforma nel 2013: il Codice Civile vieta al regolamento condominiale di vietare la detenzione di un animale.

Ma come funziona per le parti comuni, come l’ascensore? Il regolamento può disciplinare l’uso delle parti comuni con l’animale, come per esempio disporre l’utilizzo della museruola in ascensore per motivi di sicurezza se il cane è di indole aggressiva e/o si sono verificati episodi particolari in precedenza. Tuttavia una esclusione nel regolamento sarebbe contro la legge.

 

Se il mio vicino si lamenta sono responsabile?

A prescindere dal rispetto per il prossimo che dobbiamo garantire, meglio evitare problemi per quieto vivere. Spesso sentiamo problematiche in merito alla questione “abbaio”: niente panico, fa parte della natura del cane abbaiare ma dobbiamo prestare attenzione che non sia una condotta frequente, evitare orari notturni e soprattutto che l’abbaiare sia costante ed intenso. In tal caso, oltre che eventuali “beghe” legali è ben possibile che il nostro cane manifesti malessere ed è quindi consigliabile il parere di un esperto.

 

Ma come posso fare se non posso tenere con me il cane quando vado al lavoro?

E’ possibile affidare il cane ad una persona, servizio di dog sitting, o ad una struttura organizzata, pensione / asilo per cani, in città ce ne sono diverse con possibilità per il nostro cane di interagire con i propri simili.

Meglio informarsi prima sulla struttura o professionista a cui affidiamo il nostro cane. Diffidare da strutture dove fanno firmare accordi di esclusione responsabilità, mettere nero su bianco le modalità di custodia e gestione del cane e pretendere una copertura assicurativa come garanzia ulteriore.

 

Posso entrare con il mio cane in un negozio o ristorante?

Nessuna legge nazionale vieta di entrare in un locale aperto al pubblico con il cane, se tenuto al guinzaglio: tuttavia, secondo le leggi regionali e regolamenti comunali è possibile che l’esercente di una attività commerciale decida se accettare l’entrata dei cani o meno.

Sempre più comuni si manifestano “pet friendly” garantendo accesso con cani al seguito o aree destinate alla custodia sicura dei nostri animali.

 

E la museruola?

Salvo casi particolari ( accertata pericolosità del cane; modalità di accesso o di trasporto del 4 zampe), non sussiste obbligo di apporre al nostro cane la museruola ma è necessario averla con sé come sacchettino e paletta per le deiezioni.

 

Sui mezzi pubblici?

Ogni regione e società di trasporto può avere una specifica disposizione normativa e regolamento, ma in linea generale è possibile viaggiare con il proprio cane utilizzando guinzaglio e museruola. Il trasportino se l’animale è di piccola taglia.

Nessun limite di accesso per cani guida per persone non vedenti.

 

E quanto faccio la spesa in un supermercato?

E’ bene sapere che a livello comunitario esiste una disposizione normativa che vieta accesso e permanenza di animali domestici in luoghi dove vengono prodotti \ conservati alimenti. In Italia, il Ministero della Salute si è espresso con circolare, richiamando il predetto divieto ma lasciando possibilità di regolamentare l’accesso garantendo sicurezza e igiene mediante controllo da parte dell’Autorità competente. Di fatto ogni catena commerciale è libera di regolamentarsi in tal senso: in alcuni casi di assiste a divieti assoluti mentre in altri, sempre nel rispetto della normativa vigente, è possibile accedere in determinate parti con cane al guinzaglio o utilizzando carrelli a ciò predisposti.

Attenzione a non lasciarli incustoditi, legati fuori dai locali, perché  purtroppo i casi di furto dei 4 zampe sono piuttosto frequenti!