Lo scorso 23 maggio il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha preso, con 592 voti favorevoli, 7 contrari e 4 astensioni, una risoluzione sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, la quale abroga il Regolamento n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
Per movimento a carattere non commerciale si intende “Qualsiasi movimento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di proprietà di un animale da compagnia” (Art. 3).
Il Regolamento, che in quanto soggetto alla procedura legislativa ordinaria della co-decisione attende ora l’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea per diventare effettivo, introduce delle disposizioni che, se in alcuni casi faciliteranno lo spostamento a fini non commerciali di animali da compagnia tra i paesi dell’Unione, dall’altro imporranno misure sanitarie e documentali più severe.

A questo proposito il nuovo Regolamento stabilisce, nei suoi Artt. 6, 9, 10, 14, che gli animali da compagnia (cani, gatti, furetti, invertebrati- esclusi api, bombi, molluschi e crostacei- animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, alcune specie di uccelli, roditori e conigli, così definiti dal Regolamento, Art. 3) debbano essere marcati a norma tramite l’impianto di un trasponditore (microchip), avere ricevuto la vaccinazione antirabbica (valida al momento dello spostamento) ed essere conformi alle misure sanitarie preventive stabilite dall’Art. 19, oltre ad essere accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato a norma degli Artt. 22, 26, 29 e 31.
Il trasponditore (microchip) diventa, come stabilito nell’Art. 17, l’unico mezzo di identificazione ammesso, fatta eccezione dei tatuaggi effettuati prima del 3 luglio 2011 (che devono risultare chiaramente leggibili). Per una maggiore tutela dell’animale, il nuovo Regolamento prevede che il microchip possa essere applicato esclusivamente da un veterinario o da una persona qualificata.
Il nuovo Regolamento introduce un sistema di documentazione più chiaro e trasparente. I documenti d’identificazione devono infatti essere rilasciati da un veterinario abilitato e devono indicare il codice del trasponditore così come i dettagli della vaccinazione antirabbica ed altre informazioni sullo stato di salute dell’animale.

Al fine di evitare ogni abuso della normativa per fini commerciali, l’Art. 5 fissa a cinque il numero massimo di animali da compagnia che possono accompagnare il proprietario durante il singolo movimento a carattere non commerciale.
Il Parlamento europeo, nello stesso giorno, ha anche adottato una nuova Direttiva sulle norme sanitarie che disciplinano gli scambi di cani, gatti e furetti, la quale va a modificare la Direttiva 92/65 del 1992 sulle norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni.
La nuova Direttiva prevede che le condizioni fissate dagli Artt. 6 e 10 del Regolamento sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia sopra menzionato, siano applicate anche agli scambi di cani, gatti e furetti a fine commerciale, i quali animali dunque, per formare oggetto di scambio, devono: essere stati marcati tramite l’impianto di un trasponditore (microchip), avere ricevuto una vaccinazione antirabbica (valida al momento dello spostamento) ed essere conformi alle misure sanitarie preventive stabilite dall’Art. 19 del Regolamento di cui sopra, oltre a dovere essere accompagnati da un documento di identificazione debitamente compilato a norma degli Artt. 22 e 26 del Regolamento stesso.

Devono inoltre devono essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato e firmato da un veterinario ufficiale, il quale attesta che gli animali sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato da un veterinario abilitato dall’autorità competente entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione, il quale ha verificato che, al momento dell’esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto (Artt. 10 e 16).
I due testi di legge andranno dunque insieme a costituire un quadro legislativo uniforme che fissi le misure sanitarie e documentali per il trasporto degli animali da compagnia nell’Unione Europea.
L’OIPA, auspicando un’approvazione veloce delle nuove norme a tutela degli animali, segnala tuttavia come alcune deroghe concesse, quali la possibilità di trasportare un numero di animali da compagnia superiore a 5 in occasione di competizioni, mostre o eventi sportivi, potrebbero, se non venissero effettuati i debiti controlli dalle autorità preposte, essere usate per dissimulare in modo fraudolento movimenti di animali da compagnia a carattere commerciale in spregio, come spesso accade ora, anche alle norme sanitarie ed al benessere degli animali oggetto della movimentazione.

Cristina De Carolis
IRO – International Relations Office