Avv. Claudia Taccani

Il trasporto di un animale da compagnia è disciplinato dal Codice della Strada, prevedendo il dovere di custodirlo in un trasportino omologato o nel vano posteriore del veicolo, in modo da separarlo dal conducente ed evitare qualsiasi pericolo mentre si guida.
E se l’animale viene lasciato all’interno della macchina quando fa caldo, anche se per poco tempo?
Tale comportamento è vietato perché pericoloso per lo stesso animale e, per questo, vietato dalla legge.
Molti regolamenti per la tutela ed il benessere degli animali prevedono, infatti, il divieto di relativa detenzione all’interno del veicolo come, per esempio, il regolamento della città di Roma, il cui articolo n. 8 sul “Maltrattamento di animali”, prevede che “è vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all’ombra e con i finestrini aperti. E’ altresì vietato trasportare animali in carelli chiusi”.
In caso di violazione, scatta una sanzione pecuniaria elevata, da euro 200,00 fino a ben 500,00 euro, che deve essere irrogata dall’Autorità di competenza a prescindere che il contravventore conosca o meno tale divieto.
Ma andiamo oltre: tenere un cane o comunque un animale dentro un veicolo fermo, in un periodo caldo, può anche configurare una responsabilità penale per detenzione incompatibile e produttiva di gravi sofferenze.
Diversi sono precedenti in tal senso, che hanno comportato condanne da parte dei giudici: così, per esempio, la Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza n. 14250 del 9 aprile ha confermato la condanna inflitta dal tribunale nei confronti di due soggetti alla pena di 1.100,00 euro di ammenda ciascuno per la violazione dell’art. 727 c.p., reato di abbandono e detenzione incompatibile di un animale.
Secondo la ricostruzione dei fatti, gli agenti di polizia municipale erano stati contattati da dei cittadini per la presenza di un cane di razza “beagle” all’interno di un’autovettura con temperatura esterna di 30 gradi.
L’abbaiare del cane sofferente aveva attirato i passanti che, correttamente hanno prontamente contattato e forze dell’ordine per intervenire.
Ancora, la Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza n. 175 del 2008, ha confermato la condanna nei confronti di un uomo per aver lasciato il proprio cane nell’automobile, parcheggiata al sole, ad una temperatura elevatissima. I giudici, confermando l’orientamento prevalente, hanno ritenuto responsabile il soggetto anche in assenza della volontà di infierire sull’animale o che lo stesso riportasse delle lesioni all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti.
Ma come dobbiamo comportarci se ci imbattiamo in un animale lasciato all’interno di un veicolo al caldo?
Per prima cosa è nostro dovere e diritto contattare immediatamente la forza pubblica, nel dubbio, ovunque ci troviamo, il numero 112, la quale ha competenza di intervenire per accertare la situazione e salvare l’animale, nonché denunciare d’ufficio il detentore del quattro zampe.
E’ consigliabile munirci di testimoni sul posto e far presente, già al telefono, le condizioni di salute dell’animale, al fine di poter far intervenire un veterinario in caso di necessità.
E se non è possibile ottenere l’intervento tempestivo delle autorità, il soccorritore che rompe il finestrino, è ritenuto responsabile per danneggiamento del veicolo?
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia e della coscienza collettiva nel ritenere doveroso tutelare gli animali considerati esseri senzienti, risulta possibile invocare lo stato di “necessità” in caso di eventuale richiesta di indennizzo, in sede civile, da parte del proprietario del veicolo, tenendo presente che il reato di danneggiamento è stato depenalizzato.
Tuttavia, è sempre consigliabile prima di tutto contattare immediatamente la forza pubblica e, al fine di contestare una responsabilità al detentore dell’animale, avere testimoni e prove.