Per affrontare questo tema prendiamo come esempio il caso del referente di una colonia felina, regolarmente censita dal Comune, che ha riscontrato dei problemi con il vicinato. Un condomino che viveva nell’edificio vicino alla colonia aveva affermato che un gatto avrebbe tentato di entrare nella sua casa, distruggendo la zanzariera. Il referente, preoccupato da tale affermazione, aveva chiesto se il condominio potesse fare richiesta di risarcimento dei danni nei suoi confronti. In questo caso, la risposta è negativa. La colonia felina, infatti, è per legge competenza delle Istituzioni. La legge quadro nazionale n. 281/91, unita a singole leggi regionali e regolamenti comunali, prevede il diritto allo stanziamento dei gatti liberi ed il loro spostamento solamente in caso di necessità, ad esempio per motivi sanitari o per tutelare la sicurezza dei mici. In assenza, quindi, di comprovati motivi che possano giustificare uno spostamento, il condominio “danneggiato” deve essere in grado di dimostrare non solo la reale esistenza di un danno – nel caso in questione, la zanzariera rotta – ma anche provare che sia stato provocato da un gatto della colonia felina.

Tuttavia, anche riuscendo a dimostrare la “colpevolezza” del micio, non sarebbe possibile effettuare una pretesa di risarcimento nei confronti del referente della colonia. Quest’ultimo, infatti, tutela la colonia come volontario su autorizzazione del Comune competente, ed è responsabile esclusivamente della sua gestione, come la somministrazione di cibo e acqua, e della sua sicurezza. Ovviamente, il referente dovrebbe assicurarsi che i gatti non possano arrecare danno o disturbo, ad esempio evitando di posizionare le ciotole troppo vicino alle abitazioni, e segnalando eventuali problemi al Comune. In questo modo sarà così possibile valutare la risoluzione delle problematiche insieme ad un responsabile del Comune e della ASL veterinaria, tutelando gli interessi di tutte le parti.

Situazione ben diversa, invece, si è verificata qualche tempo fa a Roma, dove alcuni condomini avevano posto delle ciotole per i mici nei pressi di un garage di proprietà altrui. I gatti randagi, attirati dal cibo, avevano cominciato ad introdursi nelle abitazioni, costringendo gli inquilini a tenere le finestre chiuse. Infastiditi dalla situazione, gli inquilini si sono rivolti al tribunale civile. In questo caso il giudice, una volta accertato che alcuni condomini stavano effettivamente attirando i gatti, ha ritenuto gli stessi responsabili di aver arrecato molestia agli altri inquilini nell’utilizzo della proprietà, seppur guidati da un nobile intento.

Un’altra particolare situazione ha avuto luogo nella provincia bresciana, dove un inquilino ha chiesto all’amministratore di condominio di sanzionare un vicino, colpevole, pare, di lasciar vagare il proprio gatto nelle parti comuni. Dopo la discussione in assemblea, il proprietario del gatto ne è uscito vittorioso. Infatti, non esistevano prove della presenza di un gatto di proprietà, anziché di un randagio, nelle parti comuni, visto che nella zona vi erano diversi mici randagi. Inoltre, non era possibile dimostrare che il giardino del condomino era stato danneggiato da un felino. Nessuna sanzione è stata pertanto applicata al proprietario del gatto.

Bisogna tuttavia fare attenzione, poiché, per quanto sia corretto garantire la libertà di movimento ai nostri animali, è nostro dovere non lasciarli incustoditi, sia per ragioni di sicurezza, sia per quieto vivere. Meglio quindi apporre reti di protezione alla proprietà, evitando fughe inaspettate del proprio micio.

È sempre consigliabile registrare una colonia felina e sterilizzare i gatti che ne fanno parte. Inoltre, è utile aggiornare il comune ed il servizio veterinario pubblico in caso di problemi con il vicinato e denunciare alle autorità qualsiasi forma di maltrattamento. A questo link potete scaricare la lettera tipo per richiedere al vostro comune la sterilizzazione dei gatti di una colonia di cui vi occupate:

https://www.oipa.org/italia/leggi/letteretipo/tutela-colonia-felina-comune-asl.doc